Le norme essenziali, che regolano le conseguenze Coronavirus COVID 19 sul campo di lavoro in Spagna, sono inizialmente contenute nel Decreto Reale 463/2020 di 14 marzo, che dichiara lo stato di allarme per la gestione della situazione di crisi sanitaria causata da COVID-19, dal 13 marzo 2020, che colpisce l’intero territorio nazionale, per quindici giorni di calendario, e anche per il Decreto Legge Reale 8/2020 di17 marzo.
Di conseguenza, e dal 15 marzo 2020 in poi, i registri temporanei di regolamentazione dell’occupazione (ERTE), in particolare quelli per forza maggiore (che consentono la sospensione totale o parziale dei contratti di lavoro, nonché la riduzione dell’orario di lavoro, mentre che contemporáneamente, i lavoratori hanno il diritto di ricevere un sussidio di disoccupazione contributivo), possono essere trattati telematicamente, e così abilitati dal dipartimento “GENCAT Treball” sulla sua sito web, accreditando di essere in uno dei settori di attività sospese.
Nel caso di attività non espressamente incluse nello RD 463/2020 che copre essenzialmente tutte le attività di bar, ristoranti, caffè, così come locali di tutti i tipi di sport, attività culturali e ricreative, centri commerciali (è possibile consultare online sulla pagina OFFICIAL GAZETTE DELLO STATE N. 67 sabato 14 marzo 2020, annesso finale, verificabile in https://www.boe.es), la situazione di forza maggiore deve essere dimostrata in ogni caso specifico.
In assenza di una causa di forza maggiore direttamente, ma una situazione economica congiuntiva derivante dal freno dell’attività economica generale, un ERTE (file temporaneo), o ERE (file di licenziamenti collettivi), può essere trattata in ogni caso per ragioni economiche, obiettive tecniche o produttive.
Anche con il nuovo RDL 8/2020 di 17 marzo, in vigore dal 18 marzo, viene emessa una nuova regola che integra e specifica RD 463/2020 del 14 marzo. In questa nuova risoluzione il governo afferma di essere causa di forza maggiore, per la concessione del regolamento temporaneo sull’occupazione, anche quelle derivate dalla dichiarazione dell’allarme che impediscono seriamente il regolare sviluppo della attività, cosí come altri situazioni urgenti e straordinarie dovute al contagio del personale o all’isolamento preventivo decretato dalle autorità sanitarie. Tutti questi casi rientrano nel concetto di forza maggiore, Articolo 47 dello Statuto dei lavoratori.
La procedura viene avviata su richiesta della società con una relazione esplicativa (non parla di memoria, come la legislazione precedente), collegando le perdite alle conseguenze del COVID-19. Tale relazione dovrebbe essere comunicata e trasferita ai lavoratori o ai loro rappresentanti. La situazione della forza maggiore deve essere dichiarata dall’autorità del lavoro, indipendentemente dal numero di lavoratori, entro 5 giorni dalla domanda, a seguito di una relazione dell’ispettorato della sicurezza sociale e del lavoro, comunicando la propria decisione sull’attuazione delle misure.
Le misure hanno effetti retroattivamente a partire dalla data dell’evento Force Majeure.
Gli effetti della disoccupazione sono estesi anche ai partner lavoratori delle cooperative partner.
D’altra parte, i termini per le consultazioni e le relazioni sono ridotti per motivi economici, tecnici, organizzativi e produttivi, dai soliti 15 a 7 giorni. Le aziende autorizzate a l’ ERTE per motivi di forza maggiore legati al COVID-19, sono esentate dal 100% del pagamento previdenza sociale (“Seguridad Social” ) se l’azienda ha meno di 50 lavoratori al 29 febbraio 2020 e al 75% se l’azienda ha 50 o più Lavoratori.
Per quanto riguarda i lavoratori, il riconoscimento dell’indennità di disoccupazione per i lavoratori interessati è concesso indipendentemente dal tempo in cui sono stati citati, senza richiedere alcun periodo minimo. Inoltre, questo periodo di disoccupazione non sarà considerato una deduzione del diritto alle prestazioni future per altri motivi.Il beneficio durerà fino a quando la sospensione o la riduzione sarà mantenuta a causa della forza maggiore.
L’importo del beneficio è la base regolamentare degli ultimi 180 giorni o del periodo inferiore.
Anche il diritto al beneficio dei lavoratori a tempo indeterminato discontinui è regolamentato, con i periodi di lavoro dell’anno civile precedente come linea guida. Nel caso in cui fosse il primo anno di lavoro, verrà utilizzato il confronto dell’attività di altri lavoratori dell’azienda.
La presentazione estemporanea delle domande di prestazioni da parte dei lavoratori non deve ridurre la durata del diritto alle prestazioni.
Infine, viene anche dichiarata la natura preferenziale del telelavoro a distanza, per tutta la durata delle attuali misure eccezionali, che sancisce anche il diritto di adeguare il calendario e la riduzione delle ore, nei casi in cui i doveri di prendersi cura del take-out. Questo include i genitori, quando si tratta di prendersi cura dei loro figli e figlie più piccoli.
Per domande o richieste, siamo al vostro servizio.
Andrea Accuosto
Avvocatessa
aaccuosto@icab.cat